Art. 1.
(Trattamento e rieducazione).

      1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
      2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. I detenuti e gli internati stranieri, qualora sprovvisti di permesso di soggiorno, sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
      3. Negli istituti deve essere mantenuto l'ordine e garantito il rispetto dei diritti. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette e, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. Comunque, ogni restrizione della libertà, ulteriore a quella del regime ordinario di cui alla presente legge, deve essere tassativamente prevista dalla legge.
      4. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
      5. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
      6. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento di risocializzazione che tenda, anche

 

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attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
      7. Ai sensi del comma 6, i condannati e gli internati hanno diritto a disporre degli elementi del trattamento previsti dalla presente legge, attuati sul piano collettivo e su quello individuale, secondo il programma di cui all'articolo 18, che deve essere predisposto per ciascuno di loro.
      8. Tutti i detenuti e gli internati hanno inoltre diritto al rispetto delle regole generali di trattamento previste dalla presente legge con riferimento alle loro indispensabili esigenze di vita.
      9. Il mantenimento dell'ordine non può condizionare od ostacolare l'attuazione dei diritti di cui al presente articolo, ma deve qualificarsi come lo strumento finalizzato e subordinato al raggiungimento dell'attuazione predetta, che rappresenta il fine della attività degli istituti penitenziari. La regolarità dello svolgimento delle attività trattamentali organizzate per la comunità penitenziaria è assicurata dagli stessi operatori che gestiscono tali attività. Il personale istituzionalmente delegato al mantenimento dell'ordine e della disciplina si limita alla ricognizione delle situazioni, intervenendo direttamente solo se richiesto o, in genere, nei casi in cui se ne manifesti, comunque, la necessità. Le ragioni di ordine non possono essere addotte per limitare lo svolgimento delle attività trattamentali, e l'attività di prevenzione di disordini o di eventi critici deve essere legata a indizi documentati, relativi ad effettive situazioni di rischio.